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Nell'acquisto di un immobile sono applicate a carico dell'acquirente l'imposta di registro o alternativamente l'IVA, a seconda che il venditore sia un privato o un soggetto IVA. Quando il venditore è un soggetto IVA che opera nel settore dell'edilizia (ad esempio un'impresa costruttrice), sul prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita bisognerà corrispondere:
· IVA al 10% (4% usufruendo dell'agevolazione prima casa) · NOTAIO che vi farà l’atto di rogito col quale vi intesterà l’immobile e se lo richiederete anche l’atto di mutuo/ipoteca, col quale iscriverà ipoteca a favore della banca che vi erogherà il mutuo · BANCA se richiederete del mutuo la banca potrebbe chiedervi le spese relative all’apertura della pratica di mutuo e alla perizia · ALLACCIAMENTI e SCHEDE CATASTALI questa è una spesa che grava esclusivamente sugli immobili in nuova costruzione perché sono necessari gli allacciamenti relativi alle utenze di acqua, luce e gas (dalla rete all’immobile, ma dovrete poi essere voi successivamente e farvi allacciare dall’azienda erogatrice che sceglierete)
Nell'acquisto da privato, le imposte da corrispondere sono:
· Registro, 7% (3% usufruendo dell'agevolazione prima casa) · NOTAIO che vi farà l’atto di rogito col quale vi intesterà l’immobile e se lo richiederete anche l’atto di mutuo/ipoteca, col quale iscriverà ipoteca a favore della banca che vi erogherà il mutuo · BANCA se richiederete del mutuo la banca potrebbe chiedervi le spese relative all’apertura della pratica di mutuo e alla perizia
La base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è data dal valore dell'immobile che viene dichiarato nell'atto. Le imposte dovute vengono versate dal notaio al momento della registrazione.
Se l'ufficio ritiene che il valore venale dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso. Nel caso, però, che il contribuente abbia dichiarato in atto un valore non inferiore a quello determinato su base catastale, l'ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Per le cessioni soggette ad IVA, la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti. Se il contribuente ha dichiarato nell'atto di vendita del fabbricato un corrispettivo non inferiore a quello determinato in base ai parametri catastali, l'Ufficio non procede alla rettifica, salvo che da altri atti e documenti non risulti un corrispettivo superiore.
Il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5%, per i coefficienti che seguono:
· 110, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1); · 55, per i fabbricati della categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; · 37,4, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. · Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 75 il reddito dominicale rivalutato del 25%. |
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Spese nell’acquisto da privato e da un soggetto IVA |